CCNL Colf e Badanti Federproprietà: rettificate le tabelle retributive

Modificate le retribuzioni orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavoratori che svolgono prestazioni esclusivamente d’attesa

Il CCNL 4 maggio 2023 sottoscritto da Federproprietà, Uppi (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), Confapi (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), Federcasa (Sindacato Nazionale Inquilini), Confimpreseitalia(Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), Unicolf (Unione Nazionale Colf e Badanti), Italpmi  (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e Fesica Confsal (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l’assistenza della Confsal ha previsto tra le novità nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Successivamente alla sottoscrizione, tuttavia, sono state rettificate le tabelle retributive orarie dei lavoratori non conviventi e la retribuzione mensile dei lavoratori assunti per prestazioni esclusivamente d’attesa (durata della presenza interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00).
Di seguito le nuove tabelle retributive.
A) PRIMA CATEGORIA SUPER 1482,94 euro
(badanti – lavoratori in possesso di diplomi specifici)
Paga oraria per non convivente: 9,38 euro
B) PRIMA CATEGORIA 1.419,60 euro
(badanti – lavoratori con piena autonomia decisionale)
 Paga oraria per non convivente: 8,98 euro
C) SECONDA CATEGORIA SUPER 1083,26 euro
(collaboratori familiari – lavoratori senza autonomia decisionale, addetti alla casa e assistenza a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti senza diploma ma solo con esperienza lavorativa)
Paga oraria per non convivente: 7,73 euro
D) SECONDA CATEGORIA  1039,58 euro
(collaboratori familiari assistenza a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti ed attività connesse alle casa)
Paga oraria per non convivente:  7,22 euro
E) TERZA CATEGORIA 939,12 euro
(colf – lavoratori generi addetti alla pulizia della casa con esperienza lavorativa superiore a 18 mesi)
Paga oraria per non convivente: 6,52 euro
F) QUARTA CATEGORIA 859,81 euro
(colf – lavoratori generici addetti alla pulizia con esperienza lavorativa inferiore a 18 mesi)
Paga oraria per non convivente: 5,97 euro 
G) DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZA NOTTURNA
E’ prevista la maggiorazione pari al 20% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento.
H) PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA
E’ prevista una categoria unica con la retribuzione di 750,13 euro
I) VALORI CONVENZIONALI VITTO E ALLOGGIO
Pranzo e/o colazione 2,26 euro al giorno
Cena  2,26 euro al giorno
Alloggio 1,95 euro al giorno
Totale 6,47 euro al giorno.

CCNL Assicurazioni (Sna): con giugno in arrivo il Premio aziendale di produttività



Erogazione del premio aziendale di produttività per i dipendenti del settore


Il CCNL Assicurazioni (Sna) siglato in data 5 febbraio 2018 tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e la Fesica-Confsal, la Confsal-Fisals, con l’assistenza della Confsal, applicato ai dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera ed avente decorrenza dal 1° aprile 2018 al 1° aprile 2023, prevede all’art. 34 l’erogazione del Premio aziendale di produttività unitamente alla busta paga del mese di giugno, che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello, ed altresì essendo correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per determinare la corresponsione, sono individuati in modo univoco per tutte le agenzie.
La condizione per l’erogazione del premio si verifica quando, i valori di aumento provvigionale aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:



























   + 2 punti + 4 punti + 6 punti
I Categoria Super 150,00 200,00 250,00
I Categoria 140,00 190,00 240,00
II Categoria 125,00 165,00 210,00
III Categoria 110,00 150,00 190,00

Al verificarsi della condizione illustrata, verranno versati gli importi indicati determinati in misura fissa una tantum.
I suddetti vengono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattali, non risultando anche utili per la determinazione del Tfr.
Gli stessi vengono poi corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per/12 ed in misura proporzionalmente ridotta per il personale assunto a tempo parziale, nonché per gli apprendisti.
Qualora la condizione per il versamento del premio nel suo massimo valore si sia verificata, l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, dovrà provvedere all’esibizione entro il mese di giugno. In caso di mancata esibizione, verrà comunque erogato nel suo massimo valore.
Da ultimo, si specifica che la corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga della mensilità di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione, ed inoltre, le singole Agenzie comunicheranno al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nell’articolo di cui sopra.

CCNL Coibenti – Industria: sottoscritta l’ipotesi di rinnovo

Previsti un aumento dei minimi retributivi e l’erogazione di un importo Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale

E’ stata sottoscritta nei giorni scorsi da ANICTA, l’Associazione nazionale delle imprese del settore delle coibentazioni termiche acustiche, e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di settore, che rappresenta circa 5000 addetti. L’accordo è valido per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.  
Dal punto di vista economico è previsto un aumento dei minimi contrattuali a regime di 140,00 euro lordi, al livello E, erogati in 3 tranches:
– 50,00 euro da giugno 2023;
– 45,00 euro da gennaio 2024;
– 45,00 euro da gennaio 2025. 
Prevista altresì l’erogazione di un importo Una Tantum di 600,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° luglio 2022 al 31 maggio 2023, erogati in 3 rate:
– 300,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di novembre 2023. 
Detto importo, uguale per tutti, sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 29 maggio 2023 e sarà commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022- 31 maggio 2023.
Previsto una rideterminazione dell’indennità di trasferta (comprensiva di 2 pasti e del pernottamento) in 46,48 euro giornaliere in Italia e 77,47 euro all’estero.
Le Parti Sociali con l’obiettivo di consolidare il Fondo Fonchim hanno concordato che da gennaio 2024 il contributo aziendale per l’assicurazione contro la premorienza e l’invalidità permanente al Fonchim passerà da 0,20 a 0,25%.
Dal punto di vista normativo è stato invece previsto l’aggiornamento della disciplina dei contratti a termine con una nuova modulazione delle quote e la definizione delle attività stagionali riferibili al settore.
La parola ora passa ai lavoratori che durante le assemblee nei luoghi di lavoro voteranno l’intesa raggiunta.

CCNL Funzioni Centrali: firmato il rinnovo del contratto

Stabiliti interventi in materia di aumenti e normativa. Introdotta la figura del “mentor”

L’Aran e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali hanno firmato l’Ipotesi di intesa relativa al CCNL Funzioni Centrali relativa al triennio 2019-2021. L’accordo interessa circa 6.200 lavoratori tra dirigenti pubblici e professionisti delle Amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici), oltre ai dirigenti sanitari del Ministero della Salute, dell’Aifa e i professionisti medici degli enti previdenziali.
Tra le principali novità sono previsti aumenti medi del 3,78% parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. Inoltre, le Amministrazioni possono riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22% del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato. Viene precisato che la “contrattazione integrativa” sull’utilizzo dei fondi deve essere avviata entro il mese di aprile di ciascun anno di riferimento degli stessi e non più negli anni successivi come accedeva in precedenza. Sono stati rivisitati anche alcuni istituti normo-economici, come ad esempio la tutela nei confronti del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Per quel che riguarda le regole sul rapporto di lavoro, le Parti hanno stabilito il lavoro agile anche per il personale dirigente e per i professionisti. Inoltre, è stata inserita la figura del “mentor”. Nella fattispecie, si tratta di un dirigente o professionista esperto chiamato, su base volontaria, ad affiancare i neo-assunti nel corso dei primi mesi di servizio. Inserite anche disposizioni volte a tutelare l’identità di genere.

Premi INAIL 2023: i minimi di retribuzione imponibile

L’Istituto ha fornito le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno in corso (INAIL, circolare 29 maggio 2023, n. 21).

L’INAIL, acquisito il parere preventivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha provveduto a fornire le istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2023. Le indicazioni riguardano sia i premi ordinari (prima sezione), sia i premi speciali unitari (seconda sezione). 

Insieme alla circolare in commento, l’Istituto ha pubblicato sul suo sito anche 8 allegati contenenti specifiche tabelle relative alle diverse categorie con i limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Premi ordinari

Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurative dal tasso del premio: si tratta pertanto della traduzione numerica della gravità del rischio della lavorazione.

In particolare, nella circolare in commento vengono declinati i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario, costituiti dal tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata e dall’ammontare delle retribuzioni.

L’Istituto, inoltre, rammenta che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

Più nel dettaglio, ai fini del calcolo del premio, la retribuzione effettiva non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge che, per quanto riguarda il 2023, è per la generalità dei lavoratori dipendenti è di 53,95 euro (giornaliera) e di 1.402,70 euro (mensile).

Esclusi, invece, dall’’adeguamento al minimale giornaliero sono gli operai agricoli per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera nel 2023 è di 48 euro (29,98 retribuzione convenzionale).

Premi speciali unitari

Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti. I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera. 

In particolare, per quel che riguarda i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari.

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In G.U. la legge di conversione con modificazioni del Decreto bollette

Il D.L. n. 34/2023 (cosiddetto Decreto bollette) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023 pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 2023 e che entra in vigore in data odierna, introducendo, tra l’altro, alcune novità per le agevolazioni alle imprese (Legge 26 maggio 2023, n. 56).

E’ diventato legge, con la pubblicazione in G.U., il cosiddetto “Decreto bollette” (D.L. n. 34/2023), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. La legge di conversione (Legge n. 56/2023) ha confermato alcune disposizioni del decreto legge e ne ha introdotte di nuove nell’ambito delle agevolazioni per le imprese.

 

L’articolo 7 quater del citato decreto, di nuova introduzione, prevede un credito d’imposta in favore delle start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità che siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il contributo in questione, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, è concesso, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime degli aiuti “de minimis”. Per la disciplina di attuazione e l’individuazione delle cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente, si dovrà attendere l’emanazione di un apposito decreto adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnala anche la nuova disposizione di cui al comma 10 bis dell’articolo 4 del decreto legge, prevista in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca. Infatti, sono ammessi alla garanzia diretta rilasciata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, comunque nel limite di 250.000 euro, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 12 mesi dall’erogazione e abbiano durata fino a 96 mesi.

 

Interessato dalle modifiche anche il settore sportivo, con interventi per far fronte all’aumento dei costi dell’energia verificatosi in tale ambito. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della Legge n. 205/2017, sono dunque incrementate di 35 milioni di euro per l’anno 2023 (a fronte degli iniziali 25 milioni) e una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva (articolo 4 bis).

 

Le principali conferme riguardano, invece:

 

– il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il secondo trimestre dell’anno 2023;

 

– il contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché la garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca per il secondo trimestre 2023;

 

– l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciuti ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, rideterminate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a 30.000 euro.

CIPL Edilizia Industria – Treviso: definito l’EVR 2023



Determinato nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 


In data 12 aprile 2023 è stato sottoscritto da Ance Padova, Ance Treviso e la  Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Padova e Rovigo, F.i.l.c.a.-Cisl di Padova e Rovigo, F.i.l.l.e.a.-C.g.i.l. di Padova, Fe.n.e.a.l.-U.i.l. Veneto sede di Treviso e Belluno, F.i.l.c.a-Cisl di Belluno e Treviso, , F.i.l.l.e.a -C.g.i.l di Treviso il verbale di accordo per la determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza dell’anno 2022 erogabile nel 2023 per le province di Padova e di Treviso ed applicabile ai dipendenti delle imprese edili ed affini.
Le parti hanno, infatti, determinato l’.E.V.R. nella misura oraria corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, previa verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali. Pertanto, le aziende non dovranno corrispondere  l’E.V.R., qualora, le variazioni dei due indicatori aziendali risultino entrambe negative.





























Livello Importo Orario
7Q 0,41 euro
7 0,41 euro
6 0,37 euro
5 0,31 euro
4 0,29 euro
3 0,27 euro 
2 0,24 euro 
1 0,21 euro 

 

Settori Terziario e Turismo: oltre 5 milioni i lavoratori in attesa dei rinnovi contrattuali

I settori commercio e della grande distribuzione organizzata, del turismo, degli studi professionali, della vigilanza privata, del terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo e del comparto termale sono ancora in attesa dei rinnovi contrattuali

I lavoratori dei settori commercio e della grande distribuzione organizzata, del turismo, degli studi professionali, della vigilanza privata, del terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo e del comparto termale, sono in attesa di definizione dei rinnovi dei contratti nazionali.
L’obiettivo delle OO.SS., in primo luogo, resta quello di stabilire gli incrementi salariali congrui e di preservare un nucleo di regole e condizioni normative comuni a tutti i CCNL, al fine di contrastare il dumping contrattuale.
Nel corso dei primi mesi del 2023, oltre 2,5 milioni di addetti del Settore terziario distribuzione e servizi e della distribuzione moderna organizzata, hanno ricevuto una prima risposta in termini economici, seppur parziale. Grazie infatti all’Accordo ponte siglato dalle Parti Sociali nel mese di dicembre dello scorso anno è stata completata, nel mese di marzo, l’erogazione in busta paga dell’Una tantum di 350,00 euro riconosciuta a titolo di vacanza contrattuale, mentre dal mese di aprile decorre l’acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali definiti dal rinnovo.
Per il Settore turismo, con oltre 1,5 milioni di addetti in attesa di risposte sia dal punto di vista economico che normativo, lo scenario di riferimento è caratterizzato da una crescente precarietà occupazionale, da una vasta presenza di lavoro irregolare e dal part time involontario, nonchè da una flessibilità organizzativa invasiva. Precarietà anche reddituale aggravata ulteriormente dall’ampliamento dei voucher, dall’estensione della durata del contratto a tempo determinato e dall’implementazione delle prestazioni occasionali.
L’attenzione resta anche nel settore della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, dove oltre 100mila addetti sono in attesa del nuovo contratto nazionale scaduto nel 2015. Nonostante le mobilitazioni sindacali, le iniziative di sciopero e class action, avviate unitariamente nel tentativo di trovare la quadra sul rinnovo, e sulla quale è stato attivato anche il canale istituzionale con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, al momento non è stato ancora definito il nuovo accordo.
Anche per il settore degli studi professionali, che complessivamente occupa circa un milione di lavoratori subordinati, per il 90% donne, e 400mila tra praticanti e partite Iva, la maggior parte dei quali inseriti in piccoli studi professionali con meno di 10 dipendenti, nonostante la lunga trattativa le Parti Sociali non hanno ancora siglato il rinnovo.
Per ultimo il terzo settore socio-sanitario assistenziale educativo, dove l’obiettivo è quello di uniformare i trattamenti economici e normativi applicati alla vasta platea di oltre 600mila addetti, arginare il dumping e lo sfruttamento presente nel settore.

Carta solidale, le indicazioni operative

L’INPS ha illustrato i riferimenti normativi e le istruzioni relative alla misura a sostegno di nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 26 maggio 2023. n. 1958).

L’INPS ha dedicato il messaggio in commento alla Carta solidale. La Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 450) istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2023, destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Peraltro, con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023 sono stati definiti i criteri di individuazione dei beneficiari del contributo economico in oggetto.

In particolare, questi soggetti sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale) e di una certificazione con ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Il contributo non spetta, invece, ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di  Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL, Indennità di mobilità,  Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni-CIG o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. 

Beneficio economico e modalità di erogazione

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato attraverso una Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.300.000, sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative a partire dal mese di luglio 2023.

La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti ad apposita convenzione.

I termini

Entro l’11 giugno 2023, l’INPS provvederà a mettere a disposizione dei comuni, attraverso un apposito applicativo web, unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti previsti, individuando i nuclei familiari residenti in ciascun comune sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità decrescente:

– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari, composti da non meno di 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
– nuclei familiari composti da non meno di 3 componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’INPS, i comuni consolidano gli elenchi dei beneficiari. Dopo di che, l’Istituto li renderà definitivi entro 10 giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmetterà in via telematica a Poste Italiane ai fini della messa a disposizione delle carte, per il tramite della società controllata Postepay.

Successivamente alla rendicontazione di Poste Italiane, INPS, entro 4 giorni lavorativi, fornirà ai comuni, attraverso l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da comunicare nelle lettere di notifica che gli stessi dovranno inviare ai beneficiari per comunicare l’assegnazione del contributo e le modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Per quel che riguarda i compiti operativi, i comuni e Poste Italiane gestiranno i rapporti con i beneficiari della misura mentre l’INPS, oltre a mettere a disposizione degli enti locali le liste dei potenziali beneficiari su un’applicazione web accessibile da portale, gestirà le abilitazioni degli operatori comunali e il relativo supporto tecnico, nelle modalità già utilizzate nei rapporti con gli stessi e assicurerà la gestione dei flussi di comunicazione con Poste e i con i comuni, per la fase di assegnazione delle carte.

 

CIPL Edilizia Industria – Torino: proroga contrattuale fino al 31 maggio 2023

Mantenimento delle condizioni e delle prestazioni offerte al personale di settore

Nei giorni scorsi, le Parti Firmatarie Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filc-Cisl Torino e Fillea-Cigl Torino, premesso:
– la scadenza dell’Accordo Integrativo della Provincia di Torino in data 30 settembre 2022;
– la piattaforma rivendicativa per il rinnovo scaduto da parte delle OO.SS.;
– l’incontro per l’esame della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali il 22 novembre 2022;
– la proroga tecnica del CIPL in questione fino al 31 marzo 2023;
– il mantenimento degli istituti contrattuali fino al 30 aprile 2023;
hanno concordato, durante il confronto per la prosecuzione delle trattative contrattuali, la proroga degli effetti del Contratto Integrativo Provinciale, dal 31 gennaio 2023 sino al 31 maggio 2023.
Altresì, le suddette hanno autorizzato la Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino a mantenere, nei confronti di tutto il personale di comparto e sino sempre al 31 maggio 2023, le condizioni e le prestazioni nei medesimi termini previsti.