Tassazione separata per la restituzione delle somme versate per riscatto laurea ai fini della buonuscita

Con la risposta del 7 marzo 2024, n. 62, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sul regime fiscale da applicare alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.

La lettera e), comma 1, dell’articolo 10 del TUIR stabilisce che si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 565/1996. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della Legge n. 101/1989, sono deducibili alle condizioni e nei limiti stabiliti.
Già nella risoluzione n. 298/2002, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.

I contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La lettera n­-bis), del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR prevede che l’imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.

 

Riguardo al caso di specie, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l’istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare  del suddetto regime, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata, ai sensi della predetta lettera n­-bis).

 

Infine, l’Agenzia ha osservato che per i redditi indicati alle lettere da g) a n-­bis) del comma 1 dell’articolo 17 del TUIR, non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.